Art. 3.

      1. Il contratto di franchising comprende, a pena di nullità, gli obblighi connessi:

          a) all'uso dell'immagine di marca dell'affiliante da parte dell'affiliato;

          b) alla comunicazione da parte dell'affiliante all'affiliato di un know-how;

          c) alla prestazione permanente, da parte dell'affiliante all'affiliato, di una assistenza in campo commerciale o tecnico per la durata dell'accordo.

      2. L'insegna, la denominazione commerciale, gli elementi decorativi interni ed esterni del punto di vendita o degli automezzi, nel caso di franchising mobile, costituiscono l'immagine di marca.

      3. Per know-how si intende un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante. Tale patrimonio è:

          a) segreto, ovvero non generalmente noto, né facilmente accessibile e impossibile da ottenere al di fuori dell'impresa affiliante;

          b) sostanziale, ovvero comprendente conoscenze importanti per la vendita di beni o per la prestazione di servizi agli utilizzatori finali, in particolare per la presentazione di beni a scopo di vendita, la loro trasformazione per la prestazione di servizi, nonché i rapporti con la clientela e in materia di amministrazione e di gestione finanziaria;

          c) identificato, ovvero descritto in modo sufficientemente comprensibile, tale da consentire di verificare se corrisponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità; la descrizione del know-how può figurare

 

Pag. 5

nell'accordo di franchising o in un documento separato.